La norma
L'accesso civico cosiddetto generalizzato è regolato da:
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 2)
- Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co 2 del D.lgs. 33/2013
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 (contiene raccomandazioni operative per l’attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato)
- Circolare Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019 su “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”
Cosa si può chiedere
Dati, informazioni e documenti detenuti dal Ministero, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.e ii. obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Cosa non si può chiedere
In generale non può essere richiesto l’accesso a
- informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma
- dati che richiedono una elaborazione da parte del Ministero
- un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione.
Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, il Ministero potrà chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.
Chi può fare la richiesta
Chiunque.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Come presentare la richiesta
La richiesta può essere scritta utilizzando il modello richiesta accesso civico "generalizzato".
Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili all’amministrazione per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni ricercate.
La richiesta può essere presentata tramite
- PEC
- posta elettronica non certificata
- posta ordinaria o raccomandata
- consegna a mano
All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
A quale ufficio presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata
- all'ufficio competente in possesso dei dati, delle informazioni o dei documenti ricercati, che esaminerà l'istanza e darà la risposta
oppure - all'Ufficio relazioni con il pubblico, che invierà l'istanza all'ufficio competente
Per identificare l’ufficio competente e conoscere i relativi recapiti è possibile
- consultare la sezione del sito Articolazione degli uffici
- contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Nel caso di rilascio di copie è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato di € 0,26 ogni 2 copie ottenute, da versare tramite marche da bollo.
Se l’interessato chiede l’autentica delle copie dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.
Termine per la conclusione del procedimento di accesso
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Riesame
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 6), il richiedente può presentare richiesta di riesame a:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Avv. Attilio Pietro SPIZZIRRI
c/o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1, 00161 Roma
PEC: rpct@pec.mit.gov.it
Email: rpct@mit.gov.it
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.