Mezzi stradali

Verifica in servizio (ISV) dei valori delle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti

Regolamento di esecuzione UE 2025/35 e regolamento delegato UE 2024/1127 – Verifica in servizio (ISV) dei valori delle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti

Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Il decreto definisce inoltre i criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche per l’identificazione univoca dei monopattini elettrici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 75-vicies quater, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Trasformazione dei veicoli da M1 a N1

Il presente provvedimento si applica alle omologazioni nazionali di veicoli della categoria N1 prodotti in piccole serie in fase successiva di veicoli completi già omologati nella categoria M1 che rispondano integralmente a quanto previsto all’allegato II del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.

Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019.

Il registro consente l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati degli ispettori autorizzati.

Gli ispettori autorizzati che alla data di entrata in vigore del decreto risultano già iscritti al precedente registro sono automaticamente iscritti al RUI, fermo restando gli obblighi di aggiornamento dei dati. 

Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova – Art. 5 comma 3 del decreto-legge n. 73 del 21/05/2025.

I centri 870 sono tenuti a presentare richiesta di censimento, secondo le modalità previste dalla Circolare n. 33938/2023, entro il giorno 30 giugno 2025. Il mancato rispetto di tale termine, da cui consegua l’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare le verifiche e i controlli in merito alle situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, potrà determinare l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari allo scopo.

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 3 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento 135
Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il loro comportamento durante le prove d'urto laterale contro un palo (PSI).

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 3 alla Serie 00 di Emendamenti al Regolamento n. 33
"Prescrizioni Uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda il comportamento della struttura del veicolo in caso di collisione frontale ".

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58).
Supplemento 3 alla Serie 01 di Emendamenti al Regolamento 157
Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 1 alla Serie 04 di Emendamenti al Regolamento 100
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli a trazione elettrica con riguardo ai requisiti specifici per la costruzione e la sicurezza funzionale”.