La norma
L'accesso civico cosiddetto semplice è regolato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 1)
Cosa si può chiedere
I soli documenti, dati e informazioni che il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 obbliga a pubblicare e che il Ministero non ha reso disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web.
Cosa non si può chiedere
Documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la legge obbliga a pubblicare.
Per le richieste
- di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria è previsto l'Accesso civico "generalizzato".
- di documenti, dati e informazioni legati all'interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è previsto l'Accesso ai documenti amministrativi.
Chi può fare la richiesta
Chiunque.
La richiesta non deve essere motivata e non occorre dimostrare un interesse diretto, concreto, attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento ricercato.
Come presentare la richiesta
La richiesta può essere inviata utilizzando il modello richiesta accesso civico "semplice".
Nella domanda occorre indicare tutti gli elementi utili per identificarlo agevolmente.
Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni ricercate.
La richiesta può essere presentata tramite
- PEC
- posta elettronica non certificata
- posta ordinaria o raccomandata
- consegna a mano
All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
A quale ufficio presentare la richiesta
La richiesta di accesso civico deve essere presentata a
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Avv. Attilio Pietro SPIZZIRRI
c/o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1, 00161 Roma
PEC: rpct@pec.mit.gov.it
Email: rpct@mit.gov.it
Costi
La richiesta di accesso civico è gratuita.
Termine per la conclusione del procedimento di accesso
Il Ministero, entro trenta giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.