Circolare numero 296 del 28/05/2002

Descrizione breve

Dispositivi ritenuta stradale - barriere

CIRCOLARE 28 maggio 2002, n.296. (G.U. n. 135 dell'11.6.2002). Comunicazione dell’avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H2, destinazione “bordo laterale” ai sensi dell’art.9 del D.M. 18 febbraio 1992, n.223.

 Agli  enti proprietari e gestori di
                                     strade ed autostrade

                        IL DIRETTORE GENERALE
   della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

  Visto  il  decreto  ministeriale  del Ministero dei lavori pubblici
18 febbraio  1992,  n.  223, "Regolamento recante istruzioni tecniche
per  la  progettazione,  l'omologazione  e  l'impiego  delle barriere
stradali di sicurezza";
  Visto  il  decreto  ministeriale  del Ministero dei lavori pubblici
15 ottobre  1996,  che  aggiorna  le  istruzioni tecniche allegate al
decreto ministeriale sopra citato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del Ministero dei lavori pubblici
3 giugno  1998,  che  aggiorna  ulteriormente  le istruzioni tecniche
allegate al decreto ministeriale sopra citato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 giugno  1999,  modificativo ed
integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, modificativo dell'art.
3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;
  Visti  gli  articoli 3  e  5  del  citato  decreto  ministeriale n.
223/1992,  che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, cosi'
come   definite   dal   precedente  art.  1,  debbano  conseguire  un
certificato   di   idoneita'   tecnica  ("omologazione"),  rilasciato
dall'Ispettorato   generale   per  la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale;
  Visto l'art. 9 del gia' citato decreto ministeriale n. 223/1992 che
prevede  che  le  disposizioni  relative  all'obbligo  di  installare
barriere  omologate  entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di
pubblicazione  della  circolare del Ministero dei lavori pubblici con
cui  venga  resa  nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di
barriere per ciascuna destinazione e classe;
  Visto  l'art.  3 del gia' citato decreto ministeriale 3 giugno 1998
che  dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto
ministeriale   n.   223/1992,   che  l'Ispettorato  generale  per  la
circolazione    e   la   sicurezza   stradale   pubblichera',   anche
separatamente,  le  circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta
omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione
e  classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno,
relativamente  a  ciascuna  destinazione e classe, i termini indicati
nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;
  Considerato  che  l'Ispettorato  generale  per la circolazione e la
sicurezza  stradale  ha omologato due barriere di sicurezza in classe
H2  e  per  la  destinazione  "bordo laterale", mediante rilascio dei
relativi certificati di idoneita' tecnica;
  Visto  l'art.  41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.   300,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le
funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;
  Considerato  che  le  competenze  dell'ispettorato  generale per la
circolazione  e  la  sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa
Direzione generale;
  Tutto  cio'  premesso  e  considerato, con la presente circolare si
rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n.223/1992,
come  modificato  dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998,
l'avvenuta  omologazione  da  parte  dell'ispettorato generale per la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale, di due barriere stradali di
sicurezza in classe H2, per la destinazione "bordo laterale".
  Dalla   data  di  pubblicazione  della  presente  circolare  e  con
riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di
sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno
1998,  decorso  il  quale  gli  enti  appaltanti  saranno  tenuti  ad
installare   barriere   che  abbiano  conseguito  il  certificato  di
idoneita' tecnica.
  II  termine di diciotto mesi previsto dal comma 3, secondo cpv, del
medesimo  art. 3, relativamente alle classi e destinazioni di cui non
sono pubblicate le relative circolari, e' stato sostituito, in ultimo
dall'art.  1 del decreto ministeriale 2 agosto 2001, con quello di un
anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
  L'elenco  aggiornato  delle  barriere  omologate e' disponibile sul
sito  Internet  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
(www.infrastrutturetrasporti.it)
    Roma, 28 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Berruti
 

Temi/Argomento
Data emissione
28-05-2002
Tipologia atto
Circolare
Numero
296
Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Data di ultima modifica: 04/04/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016