Circolare protocollo N. 9866 - DIV. 5 del 25/03/2011

Descrizione breve

Immatricolazioni: cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore


Oggetto: Com’è noto, l’art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono la consegna della “vecchia” carta di circolazione in originale, che sono tenute a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata.

Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l’osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell’utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione. Dette modalità operative sono state individuate, d’intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell’A.C.I. con circolare prot. n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare prot. n. 789/M360 dell’8 febbraio 2005.

In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all’annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura “Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da ……. (denominazione STA) alla parte” ed il timbro dello STA.

Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma circa l’autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all’atto della richiesta di immatricolazione.

Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l’intento di rafforzare l’incisività dell’opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.

Sotto l’aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l’ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all’estero.

Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell’ambito dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo smaltimento dei veicoli fuori uso.

Peraltro, vale sottolineare che a seguito dell’adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con legge 30 giugno 2009, n. 85), l’Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art. 12 del Trattato).

Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei relativi intestatari.

Ciò impone, evidentemente, l’imprescindibile necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla circolazione.

Per completezza di esposizione, rileva infine evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la competente Direzione dell’ACI circa il progetto intrapreso, nell’intento di pervenire a soluzioni operative condivise.

L’ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica. Pur nel rammarico per la mancata intesa, è comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi né ulteriormente procrastinare l’adozione di misure che appaiono indispensabili alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a rispondere anche in ambito U.E. B)

Ambito di applicazione In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:

1.annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;

2.attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;

3.attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;

4.cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).

Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell’ambito della operatività di tutti gli STA.

Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.

Sarà oggetto di successiva valutazione da parte della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l’esternalizzazione anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili registrati.

Temi/Argomento
Data emissione
25-03-2011
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
N. 9866 - DIV. 5
Data di ultima modifica: 17/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016