Circolare protocollo DIV. 3 - N. 11363 del 11/04/2011

Descrizione breve

Revisione dei recipienti criogenici a pressione trasportabili di capacità inferiore a 5 l e i recipienti criogenici a pressione trasportabili con pressione di esercizio inferiore a 2 bar non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/36/ce

Oggetto: Revisione dei recipienti criogenici a pressione trasportabili di capacità inferiore a 5 l e i recipienti criogenici a pressione trasportabili con pressione di esercizio inferiore a 2 bar non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/36/CE.

È stato richiesto se i recipienti criogenici a pressione trasportabili di capacità inferiore a 5 l e i recipienti criogenici a pressione trasportabili con pressione di esercizio inferiore a 2 bar, non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano esentati da revisione periodica come a suo tempo previsto al punto XIII delle 62° serie di Norme integrative ed articolo 1 delle 83° serie di Norme integrative al Regio decreto 12 settembre 1925 nonché dalla circolare 440/4938/3 del 10 giugno 1993.

La problematica è stata sottoposta all’attenzione della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi liquefatti o disciolti, la quale, coerentemente con l’attuale quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada, ritiene che anche i recipienti citati in premessa debbono essere sottoposti “alle prove periodiche indicate nell’istruzione di imballaggio P2003 degli allegati all’ADR/RID vigenti”.

Ciò premesso, nel condividere il parere espresso dalla Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi liquefatti o disciolti, si informa che per recipienti criogenici a pressione trasportabili di capacità inferiore a 5 l e i recipienti criogenici a pressione trasportabili con pressione di esercizio inferiore a 2 bar non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/36/CE, l’esenzione dalle prove periodiche previste al punto XIII delle 62° serie d i Norme integrative ed articolo 1 delle 83° serie di Norme integrative al Regio decreto 12 settembre 1925 nonché dalla circolare 440/4938/3 del 10 giugno 1993 non è applicabile.

Per quanto riguarda procedure e modulistica da utilizzare si rimanda a quanto previsto per i recipienti di capacità superiore.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Arch. Maurizio VITELLI

Temi/Argomento
Data emissione
11-04-2011
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
DIV. 3 - N. 11363
Data di ultima modifica: 18/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016