Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 149
Disposizioni uniformi riguardanti i dispositivi di illuminazione stradale (RID).
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Serie 04 di Emendamenti al Regolamento n.110
Prescrizioni uniformi relative ai:
“ Prescrizioni uniformi relative alla omologazione di :
-componenti specifici per l’alimentazione dei motori a gas naturale compresso (GNC);
- veicoli per quanto concerne l’installazione di componenti specifici, di tipo omologato, utilizzati per l’alimentazione dei motori con gas naturale compresso (GNC).
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 1 alla Serie 01 di Emendamenti al Regolamento n. 86
“ Prescrizioni uniformi relative alla omologazione di macchine agricole o forestali per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa”
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra 20/3/58).
Supplemento 7 alla serie 04 di Emendamential Regolamento n.41
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore ".
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Serie 01 di emendamenti al Regolamento 4
"Prescrizioni Uniformi relative alla approvazione dei dispositivi di illuminazione della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 3 alla Serie 00 al Regolamento 62
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli a motore a due ruote per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato ".
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 5 alla Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 122
Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N O e per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento.
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Serie 01 di Emendamenti al regolamento 104
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei delineatori retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi”.
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 5 alla Serie 03 di Emendamenti al Regolamento 51
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli con almeno quattro ruote per quanto concerne le emissioni sonore".
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 2 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento 73
"Disposizioni uniformi relative all'omologazione di:
I. veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD)
II.dispositivi di protezione laterale (DPL)
III. veicoli per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione laterale (LPD) di tipo approvato, conformemente alla parte II del presente regolamento”