Fissazione del prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Testo
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 67, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Considerato che, in base alla suddetta disposizione, occorre stabilire il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte che deve essere corrisposto al comune da parte degli interessati;
Decreta:
Art. 1. Il prezzo da corrispondere al comune per la fornitura delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte e' fissato nella misura di L. 42.000 cadauna.
Art. 2. Le modalita' di versamento sono fissate da ciascun comune.
Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 1996
Il Ministro: BARATTA