Autobus, autotreni e autoarticolati di interesse storico e collezionistico - istituzione di un apposito Gruppo di lavoro
Oggetto: Autobus, autotreni e autoarticolati di interesse storico e collezionistico.
Al fine di individuare le problematiche concernenti gli autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada), quest’Amministrazione ha istituito un apposito Gruppo di lavoro.
Detto Gruppo ha formulato la proposta di consentire l’ammissione alla circolazione degli autobus e dei complessi di veicoli classificati di “interesse storico e collezionistico", in analogia a quanto già accaduto per gli autocarri, questi ultimi disciplinati con la lettera circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001.
La proposta formulata appare in linea con l’attuale quadro normativo.
Infatti, i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico e collezionistico sono regolamentati dall’art. dall’art. 60 del Codice della Strada e dall’art 215 del Regolamento.
In base alle richiamate disposizioni, sono presupposti necessari per la individuazione e la classificazione di veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico l’appartenenza alle categorie di “motoveicoli e autoveicoli” e l’iscrizione in uno dei Registri di cui al citato art. 60 del C.d.S..
Si osserva, inoltre , che a norma dell’art. 54 del C.d.S. i complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati e autosnodati) rientrano nella classificazione di autoveicoli e in quanto tali sono ricompresi tra i veicoli indicati all’art. 60 del C.d.S.
Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole prot. n. 39726 del 9.5.2008 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e nel richiamare integralmente i contenuti della citata circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001, si dispone quanto segue.
E’ consentita l’ ammissione alla circolazione di autobus e complessi di veicoli, iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60 del C.d.S., in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici, è sufficiente la presentazione della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei citati Registri di cui all’art. 60 del C.d.S., unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, gli autobus in argomento, privi di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità e sarà quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione nel registro storico e la carta di circolazione riportante:
- le generalità del proprietario;
- la classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
- la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l’utilizzazione dei posti utilizzabili alle condizioni di cui sopra;
- l’agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
La carta di circolazione precedente sarà annullata e potrà essere, su richiesta, restituita all’interessato.
Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e l’emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED.
Si precisa, infine, che le presenti disposizioni non riguardano la disciplina concernente la materia fiscale ed assicurativa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)