Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, d.m. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2009, dei veicoli non conformi alla direttiva 2004/104/ce (compatibilità elettromagnetica ).
lndicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2009, dei veicoli non conformi alla direttiva 2004/104/CE (compatibilità elettromagnetica ).
Dal 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo, per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli,di rispondenza alla direttiva medesima.
Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di “fine serie” adottando i criteri previsti nell’allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B.
La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.
Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.
Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.
Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)