Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 1, dell’art. 27, della direttiva 2007/46/CE e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2011, dei veicoli non conformi al regolamento CE 715/2007 , emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri. .
Dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del regolamento citato in oggetto, decorre l’obbligo di rispondenza al regolamento medesimo per la prima immatricolazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, ad esclusione dei veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2 e dei veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche .
Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi al regolamento sopra indicato secondo la procedura di “fine serie” adottando i criteri previsti nell’allegato XII alla Direttiva 2007/46/CE parte B .
La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.
Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini del regolamento in questione.
Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.
Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)