Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale
Corrigendum 1 al Supplemento 1 serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 95.
OGGETTO: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra 20/3/58).
Corrigendum 1 al Supplemento 1 serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 95.
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale”.
"Prescrizioni uniformi relative alla n.171 del 27/3/2006, per comunicare che il giorno 14/11/2007 è entrato in vigore il corrigendum 1 al supplemento 1 serie 02 di emendamenti al regolamento in oggetto indicato.
Il testo dell’emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2007/89) è disponibile in lingua inglese sul sito http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html nella sezione “proposte adottate – adopted proposals, sessione di novembre 2007”.
Trattandosi di corrigendum ciò non implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il Regolamento n. 95 sono attualmente:
- E 1 GERMANIA
- E 2 FRANCIA
- E 3 ITALIA
- E 4 PAESI BASSI
- E 5 SVEZIA
- E 6 BELGIO
- E 7 UNGHERIA
- E 8 REPUBBLICA CECA
- E 9 SPAGNA
- E 11 REGNO UNITO
- E 12 AUSTRIA
- E 13 LUSSEMBURGO
- E 17 FINLANDIA
- E 18 DANIMARCA
- E 19 ROMANIA
- E 20 POLONIA
- E 21 PORTOGALLO
- E 22 FEDERAZIONE RUSSA
- E 23 GRECIA
- E 24 IRLANDA
- E 26 SLOVENIA
- E 27 SLOVACCHIA
- E 29 ESTONIA
- E 32 LETTONIA
- E 34 BULGARIA
- E 36 LITUANIA
- E 37 TURCHIA
- E 42 COMUNITA’EUROPEA
- E 43 GIAPPONE
- E 49 CIPRO
- E 50 MALTA
- E 52 MALESIA
IL DIRETTORE GENERALE