Circolare protocollo 2131 del 31/12/1992

Descrizione breve

Norme per la circolazione dei veicoli "mezzi d'opera".

Testo:

Come è noto la legge n. 376/1991 dell'8 novembre 1991, ha innovato la disciplina della circolazione dei mezzi d'opera, inserendo dopo l'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'art. 10-bis.

La suddetta legge, dopo un primo rinvio fissato con il decreto-legge 1° marzo 1992, n.195, reiterato con il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, è entrata in vigore il 29 maggio 1992.

Ai sensi del comma 4 del sopracitato art. 10-bis, "l'ANAS per le autorstrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutele del patrimonio stradale non sono idonee al transito dei veicoli mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa fissati dall'art. 33 del testo unico sopracitato. Tali elenchi, secondo il disposto dello stesso comma 4, sono trasmessi dai suddetti enti al Ministero dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

In sede di prima applicazione, secondo il disposto dell'art. 2, comma 5, della citata legge n. 376/1991, i suddetti elementi, redatti, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1992, n. 284, emanato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 376/1991, dovevano essere trasmessi allo stesso Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dal 29 maggio 1992.

Nelle more dell'invio e della pubblicazione degli elenchi delle strade non percorribili da parte dei mezzi d'opera con la circolare n. 929 del 25 maggio 1992, il Ministro dei lavori pubblici ha impartito disposizioni transitorie, valevoli fino al 31.12.1992, in base alla quale viene attribuita, alle autorizzazioni rilasciate per i mezzi d'opera in base alle disposizioni previgenti alla legge n. 376/1991, valenza sostitutiva degli elenchi di cui sopra individuando come percorribili da parte dei mezzi d'opera le strade indicate nel suddetto provvedimento autorizzativo.

A tutt'oggi gli enti interessati non hanno ancora provveduto all'inoltro degli elementi in questione in conformità ai criteri fissati dal decreto ministeriale e pertanto non è stato possibile procedere alla pubblicazione prevista dall'art. 2, comma 5 della legge n. 376/1991.

Peraltro il Nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha totalmente recepito la legge 8 novembre 1991, n. 376, prevedendo in base al combinato disposto degli artt. 10, comma 7 e 226, comma 4, che i mezzi d'opera non sono soggetti all'autorizzazione alla circolazione prevista per i trasporti eccezionali quando circolino sulle strade, o tratti di esse, comprese negli elenchi delle strade non percorribili dagli stessi mezzi, pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, dall'ANAS e dalle regioni.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire l'applicazione dal 1° gennaio 1993 del Nuovo Codice della strada, e di tutelare la sicurezza delle strutture stradali e della circolazione di tutti i veicoli, senza peraltro penalizzare le categorie interessate alla circolazione dei veicoli mezzi d'opera, i veicoli già oggi classificati mezzi d'opera, per circolare in eccedenza ai limiti di massa fissati dall'art. 62 del Nuovo Codice della strada, ma entro gli ulteriori limiti di massa stabiliti dall'art. 10, comma 8 del Nuovo Codice della strada, in assenza degli elenchi previsti dall'art. 226, comma 4 del Nuovo Codice della strada, debbono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada ove sono indicate le strade percorribili o non percorribili in parte dei suddetti mezzi.

Tali autorizzazioni, che hanno unicamente valenza di individuare le strade sulle quali i mezzi d'opera possono circolare, devono essere richieste e rilasciate con le modalità già previste per i veicoli mezzi d'opera prima dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 376, eccezione fatta il pagamento dell'indennizzo d'usura che deve essere effettuato con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1992.

Al fine di evitare l'appesantimento delle procedure burocratiche si dispone che le autorizzazioni rilasciate successivamente al 30 settembre 1992, in base alle disposizioni della circolare 25 maggio 1992, n. 929, sono prorogate sino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili.

Tale limite temporale di validità si applica anche alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente circolare.

Roma, 31 dicembre 1992

IL MINISTRO

PRANDINI

Temi/Argomento
Data emissione
31-12-1992
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
2131
Data di ultima modifica: 18/03/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016