Istanza di deroga alla installazione (o attivazione) del dispositivo limitatore della velocità sugli autoveicoli di massa totale a pieno carico di norma ricompresa tra le 4,5 e 6,5 tonnellate, quindi di categoria internazionale N2, utilizzati nella propria rete autostradale per l’espletamento di servizi di viabilità.
OGGETTO: Richiesta di deroga alla installazione o attivazione del dispositivo limitatore della velocità sugli autoveicoli adibiti a servizi di viabilità in autostrada. Direttiva
2002/85/CE.
La S.p.A. “Autostrade per l’Italia” ha qui prodotto istanza di deroga alla installazione (o attivazione) del dispositivo limitatore della velocità sugli autoveicoli di massa totale a pieno carico di norma ricompresa tra le 4,5 e 6,5 tonnellate, quindi di categoria internazionale N2, utilizzati nella propria rete autostradale per l’espletamento di servizi di viabilità.
A fondamento della richiesta la Società sottolinea l’esigenza di garantire, riducendo i tempi di percorrenza, il pronto intervento per la rimozione di fattori di pericolo segnalati sulle corsie di transito: che trattisi di interventi in autonomia ovvero a supporto degli organi di Polizia Stradale.
Questa Direzione previa attenta disamina della tematica prospettata esprime le considerazioni che seguono.
L’articolo 6 della Direttiva 92/6/CEE “Montaggio ed impiego dei limitatori di velocità” così come modificato dalla Direttiva 2002/85/CE prevede la facoltà, dei Paesi della U.E., di disporre l’esenzione dall’obbligo del limitatore di velocità sui veicoli adibiti a “servizi di emergenza” (si aggiunge che la Normativa comunitaria più in generale esclude dall’obbligo di tale componente i veicoli della categoria N2 immatricolati sino al 30 settembre 2001).
L’attuale Codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) non ne consente però l’inequivoca individuazione; il termine “emergenza” ricorre soltanto con riferimento alla apposita corsia stradale (articoli 3, 157, 175, 176).
Peraltro i veicoli in questione, allorché utilizzati per rapido intervento al fine di porre rimedio con urgenza a situazioni pregiudizievoli della sicurezza della circolazione stradale, effettuano un servizio di “emergenza” (nella accezione lessicale conferita a tale vocabolo dalla Normativa comunitaria).
Questa Direzione che ha anche acquisito l’autorevole parere del Ministero dell’Interno ritiene perciò di definire favorevolmente la richiesta della Società subordinatamente al ricorrere, per i veicoli da autorizzare, delle sottonotate condizioni:
- debbono circolare esclusivamente sulla rete autostradale di competenza ed essere identificabili con apposito logo;
- debbono essere immatricolati al nominativo della S.p.A. Autostrade ovvero essere in disponibilità della medesima in regime di leasing, usufrutto, patto di riservato dominio e simili;
- in caso di viaggio a carico debbono trasportare soltanto materiale utilizzabile nei servizi di pronto intervento per il ripristino della sicurezza della circolazione stradale;
- debbono essere dotati del dispositivo di segnalazione visiva a luce gialla o arancione (articolo 151/p-septies C.d.S.).
Perciò a domanda della S.p.A. “Autostrade per l’Italia (da prodursi per ciascun veicolo su modello TT2119 con allegato l’attestato, di una Officina autorizzata dalla Casa costruttrice, di esecuzione a perfetta regola d’arte, su quel veicolo identificato per numero di telaio, dei lavori di disattivazione del limitatore di velocità) gli Uffici periferici, previo esito favorevole di visita e prova, procederanno ad aggiornamento della carta di circolazione secondo le modalità indicate nell’articolo 236/3 del Regolamento (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
Verrà trascritta una prescrizione del tipo:
“Veicolo esente dall’obbligo del limitatore di velocità (articolo 6 Direttiva 92/6/CEE); circolazione consentita soltanto sulla rete della S.p.A. Autostrade. Obbligo di ripristino
dell’allestimento originario in caso di dismissione”.
Ove in particolare trattisi di un veicolo privo sin dall’origine del dispositivo in questione pur avendone l’obbligo e però autorizzato a circolare in tale guisa sino al 31 dicembre 2007 (Circolare 5520/M361 del 25 marzo 2005, tabella paragrafo 2) la procedura descritta sarà attuata dal 1 gennaio 2008 ed ovviamente senza acquisire in Atti alcuna dichiarazione di Officina autorizzata.
Superfluo infine sottolineare che al momento della dismissione gli Uffici procederanno ad ulteriore visita e prova con modalità analoghe per attestare l’attuato ripristino (o l’applicazione) del limitatore.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)