Disposizioni concernenti l’omologazione e l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.
Fasce di appartenenza dei tipi di motori, convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
- Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell’inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;
- Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;
- Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;
- Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;
- Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;
- Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2
testo
In relazione all'esigenza di adottare misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, l'Amministrazione dei trasporti ha predisposto il decreto interministeriale indicato in oggetto, che disciplina l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato da installare sugli autoveicoli in circolazione dotati di motore ad accensione spontanea. Il decreto, di natura regolamentare, dispone le procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli. Nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del citato decreto, che peraltro ha già acquisito i pareri favorevoli dei Ministeri interessati e del Consiglio di Stato, si trasmette la stesura definitiva dello stesso. I Centri Prove Autoveicoli, con la presente nota, sono autorizzati ad accettare eventuali domande di omologazione dei sistemi in argomento, effettuare le verifiche e prove secondo le prescrizioni fissate nello stesso decreto e procedere alla conseguente verbalizzazione. Si rammenta, tuttavia, che il certificato di omologazione del sistema potrà essere rilasciato soltanto a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del citato decreto. Di tale prassi dovranno essere preventivamente edotti i costruttori dei sistemi che presenteranno le richieste di omologazione durante il periodo transitorio. IL Capo del Dipartimento (Dr. Ing. Amedeo Fumero)