Circolare protocollo 7536 del 28/01/2008

Descrizione breve

Prescrizioni uniformi relative alla omologazione di :

-componenti specifici per l’alimentazione dei motori a gas naturale compresso (GNC);

- veicoli per quanto concerne l’installazione di componenti specifici, di tipo omologato, utilizzati per l’alimentazione dei motori con gas naturale compresso (GNC).

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori  e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).

Supplemento 7 al Regolamento n. 110 .

“ Prescrizioni uniformi relative alla omologazione di :

-componenti specifici per l’alimentazione dei motori a gas naturale compresso (GNC);

- veicoli per quanto concerne l’installazione di componenti specifici, di tipo omologato, utilizzati per l’alimentazione dei motori con gas naturale compresso (GNC).     

Si fa seguito al prot. n.50527  del 28/05/2007, per comunicare che il 03/02/2008 entrerà in vigore il supplemento 7 al regolamento n. 110.

Il testo dell’emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2007/29) è disponibile in lingua inglese e francese sul sito http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html nella sezione “proposte adottate – adopted proposals”, nella sessione di giugno 2007.

Trattandosi  di supplemento  ciò non implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il Regolamento n. 110 sono attualmente:

            E 1       GERMANIA

            E 2       FRANCIA         

            E 3       ITALIA 

            E 4       OLANDA         

            E 5       SVEZIA

            E 6       BELGIO

E 7       UNGHERIA

E 8       REPUBBLICA CECA

E 9       SPAGNA

E 10     SERBIA

E 11     REGNO UNITO

E 12     AUSTRIA

E 13     LUSSEMBURGO

E 14     SVIZZERA

E 16     NORVEGIA

           E 17     FINLANDIA

E 18     DANIMARCA

E 19     ROMANIA

E 20     POLONIA

E 21     PORTOGALLO

E 22     FEDERAZIONE RUSSA

E 23     GRECIA

E 24     IRLANDA

E 25     CROAZIA

E 26     SLOVENIA

E 27     SLOVACCHIA

E 28     BIELORUSSIA

E 29     ESTONIA

E 31     BOSNIA ERZEGOVINA

E 32     LETTONIA

E 34     BULGARIA

E 36     LITUANIA

E 37     TURCHIA

E 39     AZERGAIJAN

           E 40     REP.  DI  MACEDONIA

           E 42     COMUNITA’ EUROPEA

           E 46      UCRAINA

E 47      SUD AFRICA

           E 49     CIPRO

E 50     MALTA

E 52     MALESIA

E 56     MONTENEGRO

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

Temi/Argomento
Data emissione
28-01-2008
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
7536
Data di ultima modifica: 05/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016