Circolare protocollo 21014/DIV3/B del 04/03/2008

Descrizione breve

Provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori  ad accensione spontanea destinati all’installazione sulle macchine mobili non stradali, sono state introdotte due fasi (I e II) per valori limite di emissione, in relazione al valore della potenza erogata dal motore.

applicazione della direttiva 97/68/ce e successive modificazioni ed integrazioni. chiarimenti.

OGGETTO: Applicazione della Direttiva 97/68/CE e successive modificazioni ed integrazioni. Chiarimenti.

1. PREMESSA

 

1.1  Come è noto con la direttiva 97/68/CE, (recepita con D.M. 20 dicembre 1999), emendata dalla direttiva 2001/63/CE (recepita con decreto 20 giugno 2002), concernente  i provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori  ad accensione spontanea destinati all’installazione sulle macchine mobili non stradali, sono state introdotte due fasi (I e II) per valori limite di emissione, in relazione al valore della potenza erogata dal motore.

            1.2  La direttiva 2002/88/CE, recepita con decreto 15 settembre 2004, nel modificare la direttiva 97/68/CE sopra citata, con l’introduzione di valori limite anche per i motori ad accensione comandata, ha emendato la definizione di “immissione sul mercato” intesa come l’azione di rendere un motore disponibile per la prima volta sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nella Comunità.

           

1.3   Secondo quanto prescritto al comma 1, dell’art. 8, della direttiva 97/68/CE - così come emendata da ultimo dalla direttiva 2004/26/CE, recepita con decreto 2 marzo 2006 - non è consentito negare l’immissione sul mercato dei motori conformi ai requisiti di tale direttiva, indipendentemente dal fatto che i motori stessi siano già montati su macchine o no. D’altra parte, i motori non conformi ai requisiti e alle prescrizioni definite nella direttiva 97/68/CE sopra citata non possono comunque essere immessi sul mercato.

 

1.4   In base a quanto stabilito all’art. 9 della medesima direttiva 97/68/CE, non è consentito il rilascio dell’omologazione per un tipo di motore o per una famiglia di motori ed il rilascio del documento di cui all’allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un  motore non ancora immesso sul mercato, se detto motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla suddetta norma e se le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nelle tabelle dell’allegato I alla direttiva 97/68/CE, così come emendata dalla direttiva 2004/26/CE sopra richiamata. Vale a dire che non è consentito il rilascio di un’omologazione, né l’approvazione in unico esemplare, per una macchina sulla quale è montato un motore, non ancora immesso sul mercato, che non soddisfa i requisiti e le prescrizioni definite nella direttiva 97/68/CE sopra citata.

 

1.5 Dal combinato disposto dei riferimenti normativi richiamati in premessa consegue che:

1.5.1 In ottemperanza alle disposizioni di legge, un costruttore di motori non può immettere sul mercato dell’Unione Europea un motore ad una certa data, se tale motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla 97/68/CE in vigore a tale data e se le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti dalla medesima direttiva 97/68/CE,- così come emendata dalla direttiva 2004/26/CE - vigenti alla medesima data. Pertanto, un motore immesso sul mercato ad una certa data, è un esemplare appartenente ad un tipo di motore, oppure ad una famiglia di motori, il quale deve essere conforme ai requisiti e alle prescrizioni, di cui alla direttiva 97/68/CE in vigore alla medesima data.

 

1.5.2 D’altro canto, per un costruttore di motori, munito delle relative schede di omologazione, la possibilità di immettere sul mercato motori, rispondenti ai requisiti previsti per una determinata fase di valori limite di emissioni, è negata a partire dalla data di attuazione obbligatoria della fase successiva, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 97/68/CE - così come emendata dalla direttiva 2004/26/CE -, fatta salva la possibilità, dietro richiesta di un costruttore di macchine e previa autorizzazione rilasciata da un’autorità di omologazione, di far ricorso al regime di flessibilità, secondo le modalità previste nell’Allegato XIII della direttiva sopra citata. Si fa presente, inoltre, che la data di attuazione di una fase, di cui all’articolo 9, comma 4, è prorogata di due anni per i motori prodotti prima della data di attuazione obbligatoria di tale fase. 

 

2.         OMOLOGAZIONE DELLA MACCHINA MOBILE NON STRADALE

 

            In linea di principio,  si fa presente che un tipo di motore (o una famiglia di  motori) può essere utilizzato fino alla data in cui, nel rispetto della norma, è consentito immetterlo sul mercato. Ciò significa che può essere consentito rilasciare l’omologazione di una macchina equipaggiata con il suddetto tipo di motore fino alla data utile per l’immissione sul mercato, fermo restando, comunque, che l’omologazione decade improrogabilmente alla suddetta data utile.

           

2.1 E’ utile tener presente che la direttiva 97/68/CE già citata non vieta il rilascio di un’omologazione per una macchina mobile non stradale, se su tale macchina sia montato un motore non ancora immesso sul mercato, che soddisfi i requisiti stabiliti dalla direttiva sopra citata e che produca emissioni di inquinanti gassosi e di particolato, i cui valori siano conformi ai valori limite previsti e definiti nell’Allegato I alla direttiva medesima.

Nel rammentare inoltre che, in sede di omologazione di un veicolo si applica la normativa in vigore all’atto della domanda, per l’omologazione di una macchina mobile non stradale, così come definita dalla direttiva 97/68/CE, e limitatamente a quanto attiene al suo motore di trazione, si informa che:

 

  1. se il motore non è stato ancora immesso sul mercato (può essere il caso in cui il costruttore del motore e quello della macchina coincidono), si procede all’accertamento di rispondenza ai requisiti prescritti dalla direttiva 97/68/CE, così come emendata da ultimo dalla direttiva 2004/26/CE;

 

  1. se il motore è immesso sul mercato ed è già munito di omologazione non si procede ad alcun accertamento dei valori delle emissioni di inquinanti gassosi né di particolato inquinante, in quanto si fa riferimento alla sua scheda di omologazione;

 

  1. per data di produzione del motore, che per definizione è quella in cui il motore supera il controllo finale in fabbrica dopo essere uscito dalla linea di produzione, ai fini dell’omologazione della macchina, si prende a riferimento quella riportata sul  certificato di origine o sulla dichiarazione di incorporazione (secondo la Direttiva Macchine 98/37/CE);

 

  1. per data di immissione sul mercato del motore si intende:

 

  1.  nel caso in cui il motore è prodotto all’interno dell’Unione Europea:

 

1.1.  la data riportata sulla fattura di acquisto, se il motore è  

        ceduto dal costruttore del motore al costruttore della macchina;

 

1.2.  la data riportata su un estratto della fattura originale, rilasciato

        dal costruttore del motore ad un suo rappresentante nella U.E., se

        il motore è ceduto al costruttore della macchina non direttamente dal

        costruttore del motore, bensì tramite un suo rappresentante nella U.E.

 

  1. nel caso in cui il motore è prodotto in Paesi terzi ed importato nell’U.E.:

la data  riportata sulla bolla doganale.

 

2.2  Nel caso di domanda di nuova omologazione della macchina, il motore deve essere

 rispondente ai requisiti e alle prescrizioni, di cui alla direttiva 97/68/CE in vigore alla      

 data della domanda.

 

  1. Poiché i motori, prodotti prima della data di attuazione obbligatoria di una determinata fase, possono essere immessi sul mercato nei due anni successivi alla predetta data, si dispone che, durante il suddetto periodo di tempo, è permesso il rilascio di nuove omologazioni ( nazionali o limitate per piccole serie), ovvero l’aggiornamento di tali omologazioni (varianti e/o versioni), incluso l’approvazione in unico esemplare, delle macchine munite di motori rispondenti ai requisiti previsti per la fase immediatamente precedente. Le suddette omologazioni comunque scadono improrogabilmente alla data di attuazione obbligatoria della fase successiva stabilita per l’immissione sul mercato del motore, in accordo con il principio sopra citato.

 

  1.  A tale riguardo si fa presente che una macchina munita di motore conforme alla fase II, prodotto prima della data di attuazione obbligatoria della fase IIIA, può ottenere una nuova omologazione (ovvero ottenere l’aggiornamento dell’omologazione) con validità limitata fino alla data di attuazione obbligatoria della fase IIIB: vale a dire che in tal caso, la nuova omologazione (ovvero l’aggiornamento dell’omologazione) rilasciata in vigenza dei requisiti della fase IIIA, decade dalla data in cui diventa obbligatoria la fase IIIB.

 

Ad esempio: La data di attuazione obbligatoria della fase IIIA, per i motori appartenenti alla categoria I, aventi potenza (P) compresa tra 75 kW ?  P < 130 kW, è il 1° gennaio 2007. Un motore rispondente alla fase II della categoria F, avente potenza compresa nell’intervallo sopra indicato, può essere immesso sul mercato fino al 31 dicembre 2008 (ultima data per lo smaltimento) soltanto se è stato prodotto entro il 31 dicembre 2006. Pertanto la nuova omologazione ( o l’aggiornamento dell’omologazione) della macchina, munita di un motore fase II, categoria F, prodotto entro il 31 dicembre 2006, può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2008, ma decade comunque dal 1° gennaio 2012 (in quanto la data di attuazione obbligatoria della fase III B per l’immissione sul mercato della categoria (M) di motori con potenza  75 kW ?  P < 130 kW  è il 1° gennaio 2012).

 

  1.           Sulla base di quanto sopra esposto, gli Uffici competenti in materia di omologazione delle macchine avranno cura di riportare l’esatta indicazione della scadenza dell’omologazione, al fine di semplificare ed agevolare la procedura d’immatricolazione delle suddette macchine.

 

3.   REGIME DI FLESSIBILITA’

 

  1. Su richiesta di un costruttore di macchine, previo permesso accordato da un’Autorità competente per l’omologazione, un costruttore di motori - nel periodo compreso tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle emissioni - può immettere sul mercato una quantità limitata di motori rispondenti ai valori limite previsti nella fase precedente a quella vigente al momento dell’immissione sul mercato dei suddetti motori, nel rispetto delle modalità e nei termini contenuti nell’Allegato XIII alla direttiva 97/68/CE sopra citata.

 

  1.  Si fa presente che la possibilità di accedere al regime di flessibilità può avvenire esclusivamente nel periodo intercorrente due fasi che si succedono (ad es.: un motore conforme alla fase II, incluso in un regime di flessibilità, può essere immesso sul mercato solo nel periodo di tempo che intercorre tra la data di attuazione obbligatoria della fase IIIA e la data di attuazione obbligatoria della fase IIIB: vale a dire che è vietato immettere sul mercato tale motore dalla data in cui diventa obbligatoria la fase IIIB).

 

  1. Il ricorso al regime di flessibilità può essere consentito per una determinata fase una sola volta, nel limite massimo di esemplari previsto per ciascuna categoria di potenza, indipendentemente dal numero dei tipi e/o famiglie di motori;

 

  1. Nel contesto del regime di flessibilità è consentito esclusivamente l’aggiornamento  di omologazione (variante e/o versione) di una macchina per modifiche non inerenti al   motore (tipo e/o famiglia).

 

  1. Sui motori immessi sul mercato in regime di flessibilità devono essere apposte, oltre alle marcature di cui all’articolo 6, comma 1, anche quelle previste dall’Allegato XIII alla Direttiva 97/68/CE.

 

4.         IMMATRICOLAZIONE DELLA MACCHINA MOBILE NON STRADALE

 

4.1      Una macchina mobile non stradale in quanto omologata, oppure approvata in unico  esemplare, ha

titolo ad ottenere l’immatricolazione nel rispetto di quanto prescritto all’art. 114 del codice della strada e dell’art. 298 del Regolamento di esecuzione. A tale riguardo si ribadisce che la norma attualmente in vigore in materia di emissioni non prevede blocchi all’immatricolazione delle suddette macchine in funzione della fase di appartenenza del motore - così come definita nella direttiva 97/68/CE - vigente al momento della presentazione della domanda di immatricolazione: ne consegue che la data limite per immatricolare una macchina omologata, ovvero approvata in unico esemplare, sulla base della  presentazione della dichiarazione di conformità, ovvero del certificato di approvazione, è  stabilita dal periodo di validità di tali documenti, che resta fissato, per la dichiarazione di conformità, ai due anni successivi alla data di scadenza dell’omologazione, e, per il certificato di approvazione, ai due anni successivi alla data del suo rilascio.

 

4.2      Nel caso di scadenza del certificato di approvazione, è possibile procedere al suo rinnovo a condizione che sia verificata la rispondenza ai requisiti ed alle prescrizioni vigenti alla data della richiesta e, per quanto attiene alle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante, che sia effettuato il controllo della data di produzione del motore e della data di immissione sul mercato.

 

IL DIRETTORE GENERALE         

(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)       

Temi/Argomento
Data emissione
04-03-2008
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
21014/DIV3/B
Data di ultima modifica: 10/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016