Prescrizioni uniformi relative alla omologazione di lampade ad incandescenza per dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
OGGETTO: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).
Supplemento 30 Serie 03 di Emendamenti al regolamento n.37.
"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione di lampade ad incandescenza per dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ".
Si fa seguito al prot. n. 7528 del 28/01/2008, per comunicare che il giorno 11/7/2008 entrerà in vigore il supplemento 30 alla serie 03 di emendamenti al regolamento in oggetto.
Il testo dell’emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2007/64 + Add.1) è disponibile in lingua inglese sul sito http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html nella sezione “proposte adottate – adopted proposals”, nella sessione di novembre 2007.
Qui di seguito si riporta il paragrafo 46 del documento ECE/TRANS/WP29/1064 (verbale della 143^ sessione del WP29) disponibile nella sezione “report” del sito sopra citato il quale apporta modifiche al documento di cui sopra:
46. Agenda item 4.2.12., Regulation No. 37, document ECE/TRANS/WP.29/2007/64; page 4, sheet H6W/1, the table, first column, second line, replace "E" by "e", on page 6, sheet H21W/1, the table, last column, last line, referring to 13.5 V, below "White 600 lm" add a new entry "Amber 300 lm", and on page 11, sheet HS6/4, footnote 18/, read at the end "…. those in the right-hand columns to the passing-beam filament"; in ECE/TRANS/WP.29/2007/64/Add.1, page 4, after footnote ****/ and in front of the list of sheet numbers, insert "The list of sheets for filament lamps and their sequence, amend to read:"
Trattandosi di supplemento esso non implica l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il regolamento n.37 sono attualmente:
- E 1 GERMANIA
- E 2 FRANCIA
- E 3 ITALIA
- E 4 PAESI BASSI
- E 5 SVEZIA
- E 6 BELGIO
- E 7 UNGHERIA
- E 8 REPUBBLICA CECA
- E 9 SPAGNA
- E 10 SERBIA
- E 11 REGNO UNITO
- E 12 AUSTRIA
- E 13 LUSSEMBURGO
- E 14 SVIZZERA
- E 16 NORVEGIA
- E 17 FINLANDIA
- E 18 DANIMARCA
- E 19 ROMANIA
- E 20 POLONIA
- E 21 PORTOGALLO
- E 22 FEDERAZIONE RUSSA
- E 23 GRECIA
- E 24 IRLANDA
- E 25 CROAZIA
- E 26 SLOVENIA
- E 27 SLOVACCHIA
- E 28 BIELORUSSIA
- E 29 ESTONIA
- E 31 BOSNIA ERZEGOVINA
- E 32 LETTONIA
- E 34 BULGARIA
- E 36 LITUANIA
- E 37 TURCHIA
- E 40 REP. DI MACEDONIA
- E 42 COMUNITA’EUROPEA
- E 46 UCRAINA
- E 47 SUD AFRICA
- E 48 NUOVA ZELANDA
- E 49 CIPRO
- E 50 MALTA
- E 52 MALESIA
- E 56 MONTENEGRO
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)