Circolare protocollo 52268 del 23/06/2008

Descrizione breve

Prescrizioni uniformi relative ai:

  • “ sistemi speciali di adattamento al GPL (Gas di petrolio liquefatto) per autoveicoli che permettano di utilizzare questo carburante nel loro sistema di propulsione;
  •  sistemi speciali di adattamento al GNC (Gas naturale compresso) per autoveicoli che permettano di utilizzare questo carburante nel loro sistema di propulsione “

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra 20/3/58).

Supplemento 3 al Regolamento  n.115

Prescrizioni uniformi relative ai:

  • “ sistemi speciali di adattamento al GPL (Gas di petrolio liquefatto) per autoveicoli che permettano di utilizzare questo carburante nel loro sistema di propulsione;
  •  sistemi speciali di adattamento al GNC (Gas naturale compresso) per autoveicoli che permettano di utilizzare questo carburante nel loro sistema di propulsione “

             Si fa seguito al prot. n. 58069 del giorno 1/12/2006,  per comunicare che  il giorno 11/07/2008 entrerà in vigore  il supplemento 3 al regolamento  in oggetto.

Il testo dell’emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2007/91) è disponibile in lingua inglese sul sito http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html nella sezione “proposte adottate – adopted proposals”, nella sessione di novembre 2007.

Trattandosi di supplemento, ciò non  implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

      A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il Regolamento n.115 sono attualmente:

  • E 1       GERMANIA
  • E 2       FRANCIA         
  • E 3       ITALIA 
  • E 4       PAESI BASSI  
  • E 5       SVEZIA
  • E 6       BELGIO
  • E 7       UNGHERIA
  • E 8       REPUBBLICA CECA    
  • E 9       SPAGNA
  • E 10     SERBIA
  • E 11     REGNO UNITO
  • E 12     AUSTRIA
  • E 13     LUSSEMBURGO
  • E 14     SVIZZERA
  • E 16     NORVEGIA
  • E 17     FINLANDIA
  • E 18     DANIMARCA
  • E 19     ROMANIA
  • E 20     POLONIA
  • E 21     PORTOGALLO
  • E 22     FEDERAZIONE RUSSA
  • E 23     GRECIA
  • E 24     IRLANDA
  • E 25     CROAZIA
  • E 26     SLOVENIA
  • E 27     SLOVACCHIA
  • E 28     BIELORUSSIA
  • E 29     ESTONIA
  • E 31     BOSNIA ERZEGOVINA
  • E 32     LETTONIA
  • E 34     BULGARIA
  • E 36     LITUANIA
  • E 37    TURCHIA
  • E 39     AZERBAIGIAN
  • E 40     REP.MACEDONIA
  • E 42    COMUNITA’EUROPEA
  • E 46     UCRAINA
  • E 47     SUDAFRICA
  • E 48     NUOVA ZELANDA
  • E 49     CIPRO
  • E 50     MALTA   
  • E 52     MALESIA
  • E 56     MONTENEGRO
  • E 58     TUNISIA                                                               

IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Maurizio Vitelli)

Temi/Argomento
Data emissione
23-06-2008
Tipologia atto
Circolare
Protocollo
52268
Data di ultima modifica: 10/02/2016
Data di pubblicazione: 01/02/2016