PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
La professione
L’insegnante di autoscuola svolge l’attività di istruzione e la formazione dei conducenti all'interno di un’autoscuola: è la figura professionale che segue l'allievo durante la formazione teorica e lavora all'interno dell'autoscuola per tutte le patenti automobilistiche, i certificati di abilitazione professionale, i corsi per la carta di qualificazione del conducente, i corsi di recupero dei punti sulla patente di guida e per tutto quello che concerne l'attività didattica.
Per diventare insegnante di scuola guida occorre frequentare un corso di formazione iniziale e sostenere il relativo esame di abilitazione.
Dopo aver conseguito l’abilitazione, l’insegnante di autoscuola è tenuto a frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore da ripetere ogni due anni.
I soggetti non in regola con la formazione non possono essere inseriti nell'organico dell’autoscuola, né possono continuare a farne parte.
La legge punisce l’esercizio abusivo dell’attività professionale di istruzione e formazione dei conducenti.
Riconoscimento qualifiche professionali estere
I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europa, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), della Svizzera e del Regno Unito (Accordo BREXIT), in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
Il predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, individua all'articolo 5 comma l-quater, quale Autorità competente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le professioni di insegnante e istruttore di autoscuola.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, si applicano i principi esposti nelle linee guida operative diffuse dalla Commissione europea a seguito della Brexit.
Normativa
La disciplina relativa all'attività in parola è regolata da:
Art. 123 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuovo Codice della Strada”
Artt. 335 e 336 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” e successive modifiche
Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modifiche ed integrazioni, “Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole”
Riconoscimento della qualifica/abilitazione professionale
Per ottenere il riconoscimento del titolo o formazione professionale di insegnante di autoscuola conseguito nell' U.E., Area SEE, Svizzera, Regno Unito, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività, l'interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di apposita documentazione indicata nella modulistica.
Qualora la documentazione non sia completa l'ufficio richiede l'integrazione dei documenti mancanti.
Al termine dell'istruttoria può essere emesso:
- un decreto di riconoscimento;
- un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
- un provvedimento di diniego.
Chi può richiederlo
- Cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, Cittadini di un Paese dell' Area SEE (Norvegia, Irlanda, Liechtenstein), Cittadini della Confederazione Svizzera e del Regno Unito (Accordo BREXIT).
Cosa serve per richiederlo
- Il modulo di domanda di riconoscimento del titolo o della formazione professionale di insegnante di autoscuola (allegato 1 in calce) e la documentazione richiesta (allegato 2 in calce).
Moduli e documentazione
- Domanda per il riconoscimento del titolo o della formazione professionale di insegnante di autoscuola redatta sul modulo di cui all'allegato 1 in calce;
- Documentazione da produrre, indicata all'allegato 2 in calce;
Autorità Competente a cui presentare la richiesta:
Invio di e-mail o PEC (a seconda dell’indirizzo a cui si invia):
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione
Posta Elettronica Certificata: dg.mot@pec.mit.gov.it (non riceve messaggi di posta ordinaria ma solo certificata)
E-mail: segreteria.dgmot@mit.gov.it
Telefono: 06/4412.8536 - 8596
Indirizzo: Via Giuseppe Caraci, 36, Roma 00157 (RM)