La vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa di settore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce la conformità e la sicurezza dei prodotti destinati o meno al consumatore finale, attraverso azioni di vigilanza sulle merci già immesse sul mercato e su quelle importate dai Paesi extra-UE che, in base alle previsioni dell’art. 25 del Regolamento (UE) 2019/1020, vengono sottoposte a fermo doganale.
La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, in qualità di Autorità di Vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore, come stabilito con D.M. n. 151 del 30 maggio 2024, opera in materia di conformità e sicurezza dei prodotti con riguardo a:

· Veicoli a motore stradali a quattro o più ruote adibiti al trasporto di persone e merci (categorie M ed N), rimorchi (categoria O), sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

  • Ciclomotori
  • Motoveicoli
  • Veicoli agricoli e forestali
  • Attrezzature a pressione trasportabili

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2018/858 - Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore

Il Regolamento (UE) 2018/858 costituisce il principale riferimento europeo per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore. La normativa definisce un sistema armonizzato per la verifica della conformità dei veicoli, dei componenti e dei sistemi immessi sul mercato europeo, rafforzando i controlli effettuati dalle autorità nazionali e introducendo strumenti più efficaci per la gestione delle non conformità e dei richiami. Particolare attenzione viene riservata alle verifiche effettuate anche dopo l'immissione sul mercato, al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza e tutela ambientale nel tempo. Tali verifiche comportano sia controlli documentali che prove di laboratorio relative agli aspetti della sicurezza e delle emissioni ambientali e sono da effettuarsi periodicamente su di un campione di veicoli statisticamente rilevante così come previsto dall’art. 8 del Regolamento.

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, ai loro rimorchi e a tutti i sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

Regolamento (UE) n. 168/2013 - Veicoli a due o tre ruote e quadricicli

Il Regolamento (UE) n. 168/2013 disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli appartenenti alla categoria L, con l'obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e tutela ambientale. La normativa stabilisce requisiti specifici relativi alle caratteristiche costruttive, ai sistemi di sicurezza, alle emissioni inquinanti, alla compatibilità elettromagnetica e alle prestazioni dei veicoli. Essa definisce inoltre le responsabilità dei fabbricanti e delle autorità di controllo nell'ambito delle attività di sorveglianza del mercato.

Il regolamento si applica a motocicli, ciclomotori, tricicli, quadricicli leggeri e pesanti, nonché ai componenti, sistemi ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

Regolamento (UE) n. 167/2013 - Veicoli agricoli e forestali

Il Regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce il quadro normativo europeo per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. La disciplina introduce requisiti tecnici armonizzati relativi alla sicurezza stradale, alla compatibilità ambientale, alle prestazioni funzionali e alla conformità della produzione. Il regolamento definisce inoltre le procedure che i costruttori devono seguire per dimostrare il rispetto delle prescrizioni europee e per immettere legalmente i prodotti sul mercato dell'Unione Europea.

L'ambito di applicazione riguarda i trattori agricoli e forestali, i rimorchi agricoli, le macchine intercambiabili trainate, nonché i relativi sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

Regolamento (UE) n 715/2007 – emissioni inquinanti dei veicoli leggeri (autovetture e veicoli commerciali leggeri)

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 definisce i requisiti tecnici comunitari per l'omologazione dei veicoli a motore leggeri (autovetture e veicoli commerciali leggeri) in merito alle emissioni inquinanti.

Le sue finalità principali si articolano in diversi punti chiave: fissare limiti più severi per le emissioni allo scarico di sostanze altamente tossiche e inquinanti, ridurre in modo mirato il particolato (PM), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO) e gli idrocarburi, garantire che i sistemi di controllo dell'inquinamento rimangano efficaci per tutta la vita utile del mezzo.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 è ancora in vigore, ma la sua abrogazione è già stata formalmente stabilita dal nuovo pacchetto normativo Euro 7. Dal 29 novembre 2027: Lo standard Euro 7 si applicherà universalmente a tutti i veicoli leggeri di nuova immatricolazione (Reg.2024/1257)

L'ambito di applicazione riguarda le autovetture e i veicoli commerciali leggeri appartenenti alle categorie M1 e N1

Regolamento (UE) n. 540/2014 - Livello sonoro dei veicoli a motore

Il Regolamento (UE) n. 540/2014 introduce requisiti armonizzati volti a ridurre l'inquinamento acustico prodotto dal traffico stradale. La normativa stabilisce limiti massimi di rumorosità per i veicoli di nuova immatricolazione e definisce le procedure di prova e di omologazione necessarie per verificarne il rispetto. Vengono inoltre disciplinati i requisiti applicabili ai dispositivi silenziatori di sostituzione, al fine di garantire che mantengano prestazioni equivalenti a quelle previste in fase di omologazione.

Il campo di applicazione comprende i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e merci appartenenti alle categorie M e N, nonché i relativi sistemi di scarico e dispositivi silenziatori.

Direttiva 2006/40/CE - Emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

La Direttiva 2006/40/CE è finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra derivanti dagli impianti di climatizzazione installati sui veicoli a motore. La normativa introduce specifici requisiti per l'omologazione dei veicoli e limita l'utilizzo di refrigeranti caratterizzati da un elevato potenziale di riscaldamento globale. Attraverso tali misure, la direttiva contribuisce agli obiettivi europei di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione dell'impatto ambientale del settore dei trasporti.

L'ambito di applicazione riguarda le autovetture e i veicoli commerciali leggeri appartenenti alle categorie M1 e N1 equipaggiati con sistemi di condizionamento dell'aria.

Direttiva 2010/35/UE - Attrezzature a pressione trasportabili

La Direttiva 2010/35/UE disciplina i requisiti di sicurezza applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili destinate al trasporto di merci pericolose. La normativa definisce le procedure per la valutazione della conformità, la certificazione, la marcatura e i controlli necessari prima dell'immissione sul mercato, nonché le verifiche periodiche e straordinarie durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

L'obiettivo è garantire elevati livelli di sicurezza per operatori, utenti e ambiente, favorendo allo stesso tempo la libera circolazione delle attrezzature all'interno dell'Unione europea. Il campo di applicazione comprende bombole, recipienti a pressione, pacchi bombole, recipienti criogenici, cisterne, contenitori per gas a elementi multipli e relativi accessori utilizzati per il trasporto di gas e altre sostanze pericolose.

Il principale ambito di applicazione riguarda bombole per trasporto gas, CO2, ghiaccio secco

Regolamento (UE) 2016/1628 - Limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali (NRMM)

Il Regolamento (UE) 2016/1628 definisce le prescrizioni europee in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato provenienti dai motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali. La normativa stabilisce limiti sempre più stringenti per le emissioni, introducendo procedure di omologazione, controlli di conformità e meccanismi di vigilanza finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale di tali macchine. Il regolamento contribuisce agli obiettivi europei di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni nocive.

Si applica a una vasta gamma di motori installati su macchine agricole, macchine da costruzione, compressori, gruppi elettrogeni, locomotive, unità per la navigazione interna e altre macchine mobili non stradali quali gruppi elettrogeni mobili, compressori a motore, spaccalegna o seghe a motore, soffiatori per foglie, pompe motorizzate

Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099).

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2012

Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del

Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali. (12A04090) (GU Serie Generale n.86 del 12-04-2012)

Decreto del Ministero dei Trasporti 25 settembre 2007

Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. (GU Serie Generale n.282 del 04-12-2007)

Data di ultima modifica: 21/07/2026
Data di pubblicazione: 20/07/2026