La licenza comunitaria

    Per ottenere la licenza comunitaria le imprese stabilite in Italia sono tenute a dimostrare di:

    • essere autorizzate per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci essendo iscritte al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.);
    • essere abilitate ad effettuare trasporti internazionali in quanto il gestore dei trasporti è titolare dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale;
    • avere in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate.
    • di non trovarsi in una situazione di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle leggi antimafia)

    Per richiedere la licenza comunitaria occorre produrre apposita istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata, redatta utilizzando il nuovo modello di domanda, in formato PDF editabile, allegato 1 alla Circolare prot. n.  26033 del 30 dicembre 2021, inviandola, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo dg.ssa-div5@pec.mit.gov.it .

    Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:

    Per quanto non ridefinito dalla suddetta circolare prot. 26033 del 30 dicembre 2021, conservano validità le indicazioni contenute nella circolare n. 1/2011 D.G. T.S.I. del 25 novembre 2011, nella circolare n. 3/2012 D.G. T.S.I. del 28 maggio 2012 e nella circolare n. 6 del 6 giugno 2017.

    Data di ultima modifica: 16/04/2026
    Data di pubblicazione: 14/03/2017