Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 155: Limitazione dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014.
documenti da scaricare