Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 218-bis: Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati (1)
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A (2), qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categorie A1, A2 o A (2), le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.
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(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(2) Comma modificato dall'art.19 del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59: inserite parole "categorie A1, A2 o A" al posto di "categoria A"
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