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Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 - art.80 comma 21
Ai sensi della legge 289/2002, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la Direzione Generale per l'edilizia Statale e per gli interventi Speciali di questo Ministero ha predisposto lo schema di "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici", d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e concordandone la stesura degli aspetti tecnici con il Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile.
Il piano si propone di contemperare le esigenze strettamente connesse agli aspetti della sicurezza strutturale degli edifici nelle zone a rischio sismico con l'obiettivo più ampio e generale di contribuire all'incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni destinate a plessi scolastici anche con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici.
Il piano è stato definito in base ai seguenti documenti riguardanti:
• le stime di rischio sismico per l'edilizia scolastica elaborate dal gruppo di lavoro era composto da rappresentanti dei Dipartimenti per la Protezione Civile e del Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
• lo stato di sicurezza delle costruzioni destinate a plessi scolastici con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici, secondo i risultati del monitoraggio sulle scuole determinato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e dall'anagrafe del patrimonio immobiliare scolastico.
Per trattare la materia con criterio unitario e coordinato su tutto il territorio nazionale è stata istituita una Commissione tecnico-scientifica, costituita con i rappresentanti dei Ministeri delle Infrastrutture, dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Consiglio Superiore LL.PP., del Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile e con due componenti designati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Da tale elaborazione e nella ipotesi che fosse necessario intervenire sull'intero patrimonio di edilizia scolastica, si e' stimato un fabbisogno finanziario di circa:
• 1,6 miliardi di Euro per il miglioramento degli edifici scolastici ricadenti in "zona 1" (già zone sismiche di I categoria);
• 7,5 miliardi di Euro per il miglioramento degli edifici scolastici ricadenti in "zona 2" (già zone sismiche di II categoria);
• 3,9 miliardi di Euro per il miglioramento degli edifici scolastici ricadenti in "zona 3" (già zone sismiche di III categoria);
Nel ribadire che i costi ricavati derivano da elaborazioni necessariamente condotte su valori medi e dunque da ritenersi validi in media, si rileva un fabbisogno complessivo, per gli interventi di miglioramento degli edifici ricadenti in dette tre zone classificate sismiche, pari a circa 13 miliardi di euro.
Tenuto conto che negli anni, da parte di diversi enti, si sono succedute diverse azioni di messa a norma anche sulla base dei dati in possesso del MIUR si e' stimato un fabbisogno complessivo residuo pari a circa 8 miliardi di euro.
Il predetto piano e' stato sottoposto alla attenzione degli organi di Governo constatando la coesistenza di una pluralità di linee di intervento e di finanziamento quali ad esempio:
• le risorse, stanziate dalle leggi finanziare 2002 e 2003 sui capitoli del Ministero dell'Istruzione finalizzati alla realizzazione di interventi di cui alla legge n. 23 del 1996;
• parte delle risorse, reperite con il DL 15/03 all'interno dalla "legge-obiettivo" e che verranno di fatto utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza delle scuole nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002;
• le ulteriori somme messe a disposizione dalle Regioni Emilia Romagna e Piemonte in relazione agli eventi sismici che più di recente hanno interessato parte di quei territori.
In attuazione di tale Piano e sulla base delle risorse disponibili il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto i seguenti Piani Stralcio:
1) Primo programma stralcio
2) Secondo programma stralcio
Conseguenze della finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n.296 decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali predetti.
L'articolo l commi 511 e 512 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha previsto la obbligatorietà della autorizzazione preventiva all'utilizzo dei contributi da disporre con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con la successiva circolare n°15 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - DRGS- IGPB il 28 febbraio 2007 e' stato precisato l'ambito di applicazione del comma 511 e le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali. Sulla base di detta circolare, pervenuta in data 20 marzo 2007, questa Direzione con nota n°3818/R.U. usc. del 22 marzo 2007 ha fornito al Gabinetto di questo Ministero gli elementi per ottenere la prescritta autorizzazione e predisporre il necessario decreto interministeriale.
In data 29 agosto 2007 con nota n°20730 il Ministero dell'Economia ha restituito debitamente controfirmato dal Ministro il decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali predetti.
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