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1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una patente di guida estera?
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
4. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana?
5. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera?
6. Sono un cittadino extracomunitario che vive in Italia cosa devo fare se voglio immatricolare un veicolo ?
7. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa devo fare ?
1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una patente di guida estera?
PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a dicembre 2009):
Conversione permessa a tutti i cittadini:
|
Albania (fino al 15 agosto 2014) |
Lussemburgo |
| Algeria | Macedonia |
| Argentina | Malta |
| Austria | Marocco |
| Belgio | Moldova |
| Bulgaria | Norvegia |
| Cipro | Paesi Bassi |
| Croazia | Polonia |
| Danimarca | Portogallo |
| El Salvador (fino al 19 settembre 2014) dettagli: circolare conversione patenti El Salvador |
Principato di Monaco |
| Estonia | Repubblica Ceca |
| Filippine | Repubblica di Corea (Corea del Sud) |
| Finlandia | Repubblica Slovacca |
| Francia | Romania |
| Germania | San Marino |
| Giappone | Slovenia |
| Gran Bretagna | Spagna |
| Grecia | Svezia |
| Irlanda | Svizzera |
| Islanda | Taiwan |
| Lettonia | Tunisia |
| Libano | Turchia |
| Liechtenstein | Ungheria |
| Lituania |
Uruguay (fino al 12 dicembre 2014) |
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:
PATENTE COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).
Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede:
• di compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
• allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato
Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.
3. Quale è la differenza tra la procedura di conversione e di riconoscimento per una patente estera(comunitaria) ?
Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente italiana.
Nell’operazione di riconoscimento, invece, il conducente rimane in possesso dell’abilitazione di guida originale alla quale viene applicato un tagliandino adesivo che la identifica nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Per la procedura di conversione si può far riferimento alla procedura già illustrata.
Per il riconoscimento bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione e seguire i passi che qui riportiamo:
• compilare il modello TT 746
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 14,62 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• presentare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
• autocertificare la propria residenza in Italia
• se secondo la normativa italiana la patente è scaduta, allegare un certificato medico in bollo con fotografia rilasciato da un medico abilitato
4. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana?
Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia. Questa condizione è valida , viceversa, per cittadini comunitari che intendono guidare in Italia.
Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
La patente internazionale rilasciata secondo la Convenzione di Vienna del 1968 ha validità di tre anni ed è riconosciuta nei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione stessa. E’ sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare per una conferma dei documenti di guida indispensabili alla circolazione.
Per ottenere il Permesso internazionale di guida ci si deve recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura sotto indicata:
• compilare modello TT 746
• produrre l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001e di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• allegare una marca da bollo da € 14,62 e due foto recenti, di cui una autenticata
• presentare anche la patente di guida in corso di validità e relativa fotocopia fronte-retro.
5. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera?
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario, per circolare in Italia, un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente. Si possono guidare in Italia i veicoli per i quali è valida la patente purché non si risieda in Italia da più di un anno.
Per i cittadini in possesso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea non sussistono limitazioni per la guida dei veicoli cui la patente abilita.
6. Sono un cittadino extracomunitario che vive in Italia, cosa devo fare se voglio immatricolare un veicolo ?
Se un cittadino extracomunitario vuole acquistare e immatricolare un veicolo deve avere la residenza in Italia ed essere in possesso il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento.
7. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa devo fare ?
Se si è cittadini della Comunità europea, per prendere la patente in Italia e, più in generale, usufruire dei servizi offerti dagli uffici della motorizzazione è sufficiente essere iscritto all'anagrafe del Comune di residenza.
Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Si rinvia alle indicazioni riportate nei siti web di queste amministrazioni: