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Competenze del Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria

Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti  provvedimento di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

  • Opere pubbliche di competenza del Ministero;
  • Attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
  • Attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione  ed  esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;
  • Attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
  • Supporto all'attività di  vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
  • Supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
  • Attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
  • Supporto alle attività della  Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
  • Supporto alla Direzione Generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza;
  • Espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche:

  • L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino  di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.
  • Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non  generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Presso ciascun Provveditorato Interregionale e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

  • Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
  • Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  • Un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza   territoriale del Provveditorato interregionale;
  • Un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
  • Un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • Un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • Un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • Un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
  • Un rappresentante del Ministero della giustizia;
  • Un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
  • Un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Al  Comitato possono partecipare, in qualità di  esperti  per  la  trattazione  di  speciali  problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
Il  decreto ministeriale stabilisce modalità uniformi  di  convocazione  e  deliberazione  del  Comitato,  nonché criteri  di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la  composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.
Il Comitato e' competente a pronunciarsi:

  • Sui  progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi  da  eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le  disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;
  • Sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquanta mila euro;
  • Sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle  determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
  • Sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
  • Sulla  concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
  • Sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione  dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
  • Sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

Struttura:

  • Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità
  • Ufficio 2 - Tecnico I per la regione Sicilia
  • Ufficio 3 - Tecnico II per la regione Sicilia
  • Ufficio 4 - Opere marittime per la Sicilia
  • Ufficio 5 - Tecnico per le dighe
  • Ufficio 6 - Amministrativo I
  • Ufficio 7 - Tecnico per la regione Calabria
  • Ufficio 8 - Tecnico per le dighe
  • Ufficio 9 - Opere marittime per la Calabria

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